SCOPO
Lo scopo della Marcatura CE è la trasparenza delle prestazioni del serramento per la tutela dell’utilizzatore e del produttore: consapevolezza quindi di sapere ciò che si vende e ciò che si produce e - da parte del mercato - ciò che si acquista.
APPLICAZIONE
La Marcatura CE si applica a finestre e porte siano esse esterne che interne secondo le seguenti norme di riferimento:
EN 14351-1 (*) Finestre e porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza a fuoco e/o di tenuta al fumo.
La EN 14351-1 sarà integrata con le parti 2 e 3 attualmente in via di definizione (pr EN 14351-2 (*) Porte pedonali interne senza resistenza al fuoco e fumo, pr EN 14351-3 (*) Finestre e porte pedonali resistenti al fuoco e fumo).
Quanto segue si riferisce specificamente alla norma EN 14351-1.
NON É UN MARCHIO...
QUANDO
Tutti i serramenti commercializzati e venduti nel mercato unico dell’ Unione Europea dovranno avere la marcatura CE obbligatoriamente dal 1° febbraio 2010, mentre fino al 31 gennaio 2010 la marcatura resta facoltativa.
UN SERRAMENTO MARCATO CE É:
(*) Normativa reperibile presso UNI www.uni.com/it
L’etichetta deve riportare i dati del produttore e le caratteristiche prestazionali del prodotto, come da EN 14351-1
e quindi attestare che il prodotto finito risponde a specifici requisiti e fornisce determinate prestazioni dichiarate, di cui il produttore (serramentista) si assume la responsabilità.
Le etichette potranno essere applicate sul serramento oppure sull’imballo dello stesso, o ancora come foglio di accompagnamento dell’infisso.
Su richiesta, oltre alla etichettatura, il produttore deve fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di riferimento.
ITT - TEST INIZIALI DI TIPO
I risultati delle prove eseguite sui serramenti campione presso un Laboratorio Notificato che attestano le caratteristiche prestazionali del serramento.
FPC - PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
I risultati delle prove eseguite sui serramenti campione presso un Laboratorio Notificato che attestano le caratteristiche prestazionali del serramento.
REQUISITI OBBLIGATORI GENERALI
Le norme indicate disciplinano le modalità di prova e la classificazione dei risultati.
N.B. Ad oggi, la legislazione italiana impone soltanto Permeabilità all’aria e trasmittanza termica, ma si suggerisce di voler tener conto di tutti i requisiti definiti obbligatori, in previsione di possibili aggiornamenti legislativi e di possibili esportazioni verso il mercato comune europeo.
REQUISITI OBBLIGATORI SPECIFICI
REQUISITI VOLONTARI GENERALI
REQUISITI VOLONTARI SPECIFICI
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
La responsabilità della corretta Marcatura CE, in conformità ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione, del Guidance Paper M e della norma EN 14351-1, compete in ogni caso esclusivamente al produttore del serramento.
É quindi tenuto a fornire all’utente finale la dichiarazione di conformità CE dei serramenti forniti con la relativa guida per la manutenzione e la pulizia. Nel caso in cui l’installazione dei serramenti fosse eseguita da installatori esterni, il produttore dovrà fornire loro una guida per la corretta posa in opera.
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI DI COMPONENTI (ESTRUSORI, ACCESSORISTI, ETC...)
Rimane inalterata la responsabilità di ogni fornitore per quanto fornito al produttore, come da legislazione vigente sia nazionale che europea.
NORME DI RIFERIMENTO
Dal Febbraio 2010 la MARCATURA CE dei serramenti è OBBLIGATORIA!